Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
In allegato il Decreto generale per il bonus per la valorizzazione dei docenti. Tale bonus ha la funzione di valorizzare quei docenti che, con il proprio impegno, la propria professionalità, la cura nella formazione continua,… hanno migliorato, oltre quanto dovuto, con la “qualità” della propria azione l’efficacia e l’efficienza del sistema scuola ed hanno contribuito »
In allegato il Decreto generale per il bonus per la valorizzazione dei docenti. Tale bonus ha la funzione di valorizzare quei docenti che, con il proprio impegno, la propria professionalità, la cura nella formazione continua,… hanno migliorato, oltre quanto dovuto, con la “qualità” della propria azione l’efficacia e l’efficienza del sistema scuola ed hanno contribuito »